Pannellature solari e D.L. 17/2022
L’applicazione nelle zone vincolate è possibile ma richiede una verifica attenta che conduce ai pareri delle ex-Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali…
La crisi energetica imperante “batte cassa” al paesaggio. Diversamente non poteva accadere, stante lo stretto legame che sussiste tra le politiche energetiche e le bellezze d’insieme, in un territorio caratterizzato da valenze territoriali e paesistiche difese addirittura da legge costituzionale.
Il rapporto tra le innovazioni tecnologiche in materia energetica, e pertinenti impatti più o meno lievi sul paesaggio, hanno spesso “vestito” l’innovazione tecnologica come un’azione di sfruttamento speculativo e non già di risorsa utile e competitiva. Oggigiorno, la rovinosa crisi innescata da azioni belliche e le pertinenti ricadute sul piano della riserva di energia hanno costretto i governi europei a decidere azioni “strutturali e di semplificazione in materia energetica”. Anche l’Italia è impegnata in questo campo e il Decreto Legge 1 °
marzo 2022, n. 17 costituisce un primo atto.
Al di la delle considerazioni sulla correttezza dell’azione politica – che potranno essere trattate in altra sede – compete a questo Ordine favorire la divulgazione della normativa e contribuire alla giusta interpretazione.
Si legge sulla stampa e sui giornali che il citato DL abbia semplificato l’adozione di sistemi fotovoltaici e solari termici abrogando le pertinenti modalità abilitative e rendendo il tutto più facile. In sostanza istallare pannellature solari è considerato un’opera di manutenzione ordinaria e dunque eseguibile senza alcuna autorizzazione. Purtuttavia ciò non corrisponde a verità. Per meglio dire, ciò non corrisponde ad una
condizione applicabile indistintamente su tutti i territori; ma corrisponde ad una condizione che è limitata ad alcuni ambiti non già sottoposti a tutela.
La nostra provincia, soprattutto nella parte dell’Alto Mantovano (vedasi sito SIBA Lombardia https://www.cartografia.servizirl.it/viewsiba/) è da alcuni decenni sottoposta a vincolo paesaggistico (già ex legge 1497/1939 oggi d. lgs. 42/2004 – codice dei beni culturali e del paesaggio) che limita categoricamente le opportunità offerte dal citato Decreto.
L’art 9 del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 che ha sancito queste facilitazioni recita: “ … Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 OAPPC−MN dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo1, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché’ nelle relative pertinenze, e’ considerata intervento di manutenzione ordinaria e non e’ subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’ articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 212 e 157 3 del codice”.
La lettura attenta di questo disposto rileva come negli ambiti denominati dal decreto legge “aree o immobili di cui all’ articolo 136, comma 1, lettere b) e c) ” tale condizione derogatoria dei precedenti limiti, non sia possibile.
Il legislatore utilizza il termine “ad eccezione” per dire che in quei territori, già individuati per la loro bellezza, le opportunità di facilitazione attuativa e procedurale del cosiddetto “DL energia” non sono applicabili.
Infatti, dal D.L. de quo emerge che la realizzazione di “pannellature energetiche” è facilitata in tutte le aree, nelle ex zone “A” e nei centri storici 4 purché non assoggettati a vincolo ministeriale puntuale o specifico. Il che significa che tale azione non può intendersi estesa anche agli edifici monumentali o agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico.
Pertanto rimangono escluse dalle facilitazioni del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 gli edifici di cui all’art 136, comma 1, lett. b) c) del d.lgs. 42/2004 e precisamente:
b) “le ville, i giardini e i parchi, (…) che si distinguono per la loro non comune bellezza”;
c)” i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”;
Il decreto tralascia la lettera a) “le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica storica (…)” e la lettera d) “le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.
Per potersi orientare su quale sia la condizione vincolistica dei territori in cui si intende agire sarà necessario ricorrere ai decreti di vincolo e alle specifiche contenute nel decreto stesso. Una prima risposta la si può ottenere dal sistema informativo dei Beni Ambientali della Regione Lombardia, https://www.cartografia.servizirl.it/viewsiba/, ma la conferma definitiva la si potrà ottenere solamente dall’Ente locale.
Merita rilevare, nel merito, che la corretta identificazione della vincolistica secondo i 4 commi dell’art. 1 della legge 1497/39 (oggi art 136, comma 1 d. lgs 42/2004) non è di facile e immediata reperibilità; i decreti di vincolo raramente riportano la motivazione e la corretta identificazione di un ambito territoriale, rispetto ad un altro, secondo i commi del succitato art. 1.
La ricerca va spinta nei verbali delle Commissioni Provinciali per le Bellezze Paesaggistiche a suo tempo mobilitate per tale esercizio. Tali verbali sono generalmente pubblicati nella stessa Gazzetta Ufficiale che decreta il Vincolo, e in un capitolo separato.
Ciò detto, ci permette di osservare, (ndr) come nell’Alto Mantovano sia Monzambano (DM. 3/2/1966), sia Castiglione delle Stiviere (dm 22/4/1966) siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico per i contenuti dell’ art. 1 comma 4° della legge 1497/39 5.
Gli altri comuni, invece, come Cavriana (parte), Ponti, Solferino e Volta Mantovana (parte) sono vincolati per le condizioni poste dai commi 3° e 4° dell’art. 1 della legge 1497/39 6, dunque più alte in termine di valenza.
Perché, se il territorio è vincolato con decreto di cui all’ex lege 1497/39 comma 3° (oggi art 136, comma 1, lettera c) del d.lgs 42/2004), la facilitazione posta dal recente Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, in termini di pannellature solari, non è applicabile; mentre è ammissibile (secondo la lettura che questo Ordine fornisce della questione) per i territori vincolati esclusivamente per la valenza già comma 4° art 1 legge 1497/397, ossia “le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.
Stante la fretta, che spesso partecipa alla redazione dei D.L. nel nostro paese, non è escluso che l’eventuale conversione ponga rimedio a questa difficoltà interpretativa che tanto lascia nel dubbio molti U.T. comunali.
Resta perciò inteso che, diversamente dalle facilitazioni del citato decreto per ricorrere all’ installazione di pannellature solari, la procedura prevede il ricorso al processo abilitativo, con parere della Soprintendenza.
Il decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia; ci sono anche le questioni ex tunc (retroattività) che l’ U.T. dovrà valutare per coloro che svolgeranno tali interventi prima della conversione.
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