Le disposizioni statali confermano che l’istallazione dei pannelli di solare termico e fotovoltaico sono da ricomprendersi nell’attività di “edilizia libera” ,con alcune eccezioni per le aree vincolate con decreto ministeriale, per valenze paesaggistiche.
Con questo ulteriore contributo completiamo il parere del 26 marzo scorso sulle semplificazioni introdotte per le procedure di installazione dei pannelli di solare termico e fotovoltaico.
Rileggendo il comma 5 dell’articolo 7-bis del Dlgs n. 28/2011, contenuto nel testo della Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del DL 17/2022, che così recita:
“5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo[1], adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all' articolo 136, comma 1, lettere b)[2] e c)[3], del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21[4] e 157 [5] del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici[6], eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in manti della tradizione locale”.
Scaturisce un primo chiarimento: tra gli ambiti interessati alla semplificazione procedurale si aggiungono le zone territoriali omogenee di tipo A, cioè gli attuali PGT i centri storici (CS) o nuclei di antica formazione (NAF), che non siano vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c) del D Lgs 42/2004, superando in questo modo eventuali dispositivi inseriti nelle NTA dei Piani delle Regole, perché norme comunali di rango inferiore a quella statale.
Tralasciando alcune ulteriori precisazioni di corredo, non significative ai fini di questo chiarimento, appare opportuna e puntuale la precisazione che in ambiti vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), “la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004”, quindi all’Autorizzazione paesaggistica.
Perciò in questi casi, ottenuta la predetta autorizzazione si può procedere senza alcun titolo abilitativo.
Ultima rilevante precisazione contenuta nel testo convertito, riguarda gli interventi da attuare all’interno degli ambiti vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), cioè nei “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”, qualora si debba procedere all’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, , si potrà procedere senza autorizzazione paesaggistica, fatta eccezione per le coperture i cui manti siano realizzati in manti della tradizione locale.
Tuttavia mentre la prima circostanza, cioè la visibilità dagli spazi pubblici esterni, sembra sufficientemente semplice da individuare, la seconda, cioè dai punti di vista panoramici, sembra piuttosto complicata, pensiamo ad esempio alla torre di Solferino.
Allegati:
[1] Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade e da aree libere, oppure, separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
[2] le ville, i giardini e i parchi, …, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
[3] i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
[4] Interventi soggetti ad autorizzazione (beni culturali)
[5] Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente (es. L. 1497/39)
[6] Articolo 136, comma 1, lettera d) del D Lgs 42/2004