Come da nota pervenuta dal Consiglio Nazionale s’informa che con la sentenza della Cassazione n.7776 dle 16.04.2015, è stato ritenuto che l’Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo d’iscrizione annuale all’albo.
Vengono smentite le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e viene confermato un precedente favorevole al riguardo, il parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 2011 nell’affare n. 678/2010, ove si afferma che quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività. La sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alla professione di architetto. Dalla sentenza difatti emerge il generale principio che se l’esercizio della professione è svolto nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo del dipendente è a carico dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull’Ente stesso, e se tale pagamento viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo. S’invitano i dipendenti pubblici iscritti all’albo a sottoporre la questione al proprio ente di appartenenza ed informiamo che verrà comunque inviata da parte del CNAPPC apposita circolare alle P.A.
Sentenza della Cassazione