AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore l’articolo 7 del D.P.R. n°137/2012 della Riforma degli Ordinamenti Professionali che riguarda la formazione continua degli Architetti e di tutti i professionisti iscritti agli Ordini. L’Ordine degli Architetti di Mantova sta operando per mettere i propri iscritti in condizione di raggiungere i crediti obbligatori attraverso l’offerta formativa illustrata nel PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: POF 2014.
Gli iscritti potranno scegliere liberamente in relazione alle proprie esigenze professionali le attività da svolgere, pur nel rispetto delle modalità e dei criteri descritti nel Regolamento approvato dal Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16 settembre 2013, e nelle Linee guida (testo aggiornato con delibera del CNAPPC in data 22.1.2014) approvate dal C.N.A.P.P.C., delle quali vi invitiamo a prendere visione.
In questa sezione trovate alcune FAQ, le Linee Guida aggiornate e documentazione utile.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: PERCHE’?
L’art.7 del DPR 137/2012 ha introdotto l’obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La finalità è garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività. Il periodo dell’attività e della valutazione dell’aggiornamento professionale è triennale: è dunque nell’arco dei 3 anni che l’iscritto ha l’obbligo di acquisire il numero minimo di crediti formativi che costituisce l’unità di misura dell’aggiornamento.
QUANTI CREDITI ALL’ANNO?
É necessario acquisire 60 CFP (20 all’anno) per il TRIENNIO 2014/2016, con un minimo di 15 CFP all’anno, di cui almeno 4 CFP, per ogni anno, derivanti da aggiornamento sui temi della DEONTOLOGIA e COMPENSI PROFESSIONALI. É ammesso riportare, all’anno successivo, eventuali crediti in eccesso fino al limite massimo di 10 CFP. Per i neoiscritti l’obbligo decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione (con la facoltà di ottenere il riconoscimento di crediti maturati nel periodo intercorrente la data di iscrizione e l’inizio dell’obbligo).
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER I CORSI ABILITANTI
Il CNAPPC, a seguito di numerose sollecitazioni da parte degli Ordini, ha riconosciuto (per il triennio 2014/2016) per i CORSI ABILITANTI i crediti formativi nella misura di:
– 15 CFP per i corsi da 120 ore
– 10 CFP per i corsi integrativi di 40 ore
Si intendono quindi riconosciuti i crediti a tutti i corsi in oggetto a partire da quelli avviati dal 1° luglio 2013 (inizio fase sperimentale).
PARTECIPATE ALLE COMMISSIONI!
Alla partecipazione attiva degli iscritti alle Commissioni viene riconosciuto 1 CFP per ogni singola seduta con il limite massimo di 5 CFP annuali.
AUTOCERTIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Entro febbraio di ogni anno ciascun iscritto compilerá un formulario, che sarà predisposto dal CNAPPC e rilasciato dall’Ordine, esplicativo del percorso formativo dell’anno precedente.
Al termine del triennio l’iscritto AUTOCERTIFICHERA’ l’attività di formazione svolta (conservando copia degli attestati).
Il Consiglio dell’Ordine potrà eseguire controlli entro il termine di 5 anni dalla attività formativa.
LA FORMAZIONE CONTINUA E’ ANCHE ONLINE! ISCRIVETEVI ALLA PIATTAFORMA XCLIMA!
L’iscrizione alla piattaforma XCLIMA vi consente di accedere ai corsi online organizzati dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordine degli Architetti P.P. e C. seguendo alcuni semplici passi:
– Accedete alla piattaforma XCLIMA alla sezione Iscriviti ( utilizzare Google Chrome o Firefox Mozilla per PC | utilizzare Safari per MAC) – Procedete all’iscrizione
– Richiedere l’abilitazione al canale webinar dell’Ordine di appartenenza
– Confermare la partecipazione
ESONERI
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
a) maternità per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all’aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l’iscritta ritiene opportuno partecipare;
b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgerel’attività di formazione professionale continua.
Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
· non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
· non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
· non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.
Al fine del riconoscimento dell’esenzione per malattia o infortunio l’iscritto dovrà produrre certificato medico.
I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l’iscritto è esentato dall’obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70 anno di età.
SI allega MODULISTICA per OAPPC MN: Domanda-di-esenzione-formazione_OAPPC-MN-2
SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE “LINEE GUIDA AGGIORNATE”