Responsabilità dei Singoli e della Società tra professionisti – Assicurazioni – Firma disgiunta
Facciamo seguito ad una richiesta di informazioni inviata da un’iscritta in merito alle responsabilità di singoli professionisti e di professionisti soci in una società tra professionisti. i soci non hanno titoli abilitativi equipollenti.
Il quesito:
“Buongiorno sono l’architetto M. R. e vorrei alcune delucidazioni in merito all’assicurazione professionale, personale e per gli incentivi.
Da gennaio ho istituito con 2 colleghi una società tra professionisti, regolarmente iscritta ai vari registri.
Non so per quanto riguarda il discorso assicurativo come comportarmi e a chi intestare le varie assicurazioni. Se assicuro la società con una polizza civile o con una polizza per incentivi (bonus fiscali) posso ritenermi coperta?
Nel caso avessi un’assicurazione societaria come potrei far riferimento allo studio nella compilazione di modulistiche varie dove devo inserire il mio nome e non quello della società?”
Risposta:
Come molto chiaramente si evince dal Codice Civile, la responsabilità di una azione – economica o di qualsiasi altro genere – ricade in capo ad una persona fisica, la STP srl, come dice il nome, è una società a responsabilità limitata, cioè una società di capitali, e come tale è una personalità giuridica e non fisica che non si assume le responsabilità individuale del proprio operato, ma risponde soltanto per il proprio capitale e nell’ambito dei propri scopi sociali esplicitati nello statuto.
Per farla breve: una società NON Può PROGETTARE O DIRIGERE I LAVORI, ma “semplicemente” acquisire e gestire tali attività assegnandole come incarico a delle persone fisiche (anche al proprio interno) che ne risponderanno in tutto e per tutto come PROFESSIONISTI.
Ne consegue che non si può coprire con una assicurazione di responsabilità civile soltanto la società, ma DEVE essere assicurato anche il professionista che svolge i compiti a lui assegnati (che sia o non sia detentore di quote societarie). La vostra Ropsi & partners S.r.l.[3], pertanto, ha sola figura giuridica e utilità fiscale, ma non è un “professionista”.
Nella modulistica, quindi, devi inserire il nome del professionista, non della società, mentre questa può essere titolare dell’ “APPALTO”, ma a propria volta dovrà stipulare con il professionista un incarico professionale.
Ti ricordo inoltre che il timbro è PERSONALE non societario; pertanto, se nella società lavorano soci NON LAUREATI tu non potrai redigere progetti e dirigere lavori ASSIEME, ma dovrai chiaramente indicare sugli incarichi assegnati dalla società ai propri soci, che la firma è solo la tua, mentre gli altri soci sono incaricati di svolgere ESCLUSIVAMENTE i compiti e le mansioni che sono consentite dal loro titolo professionale. Quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo l’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d’importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.
(Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 883/2015)
Ne consegue quindi che NON PUOI e deontologicamente NON DEVI firmare documenti in modo congiunto, ma solo indicando per quali competenze si appone la firma del geometra o del pianificatore.
La assicurazione professionale, pertanto, DEVE essere personale ed individuale e inoltre, come meglio e più volte spiegato dal collega Arch. Francesco Cappa nelle nostre informative di aggiornamento professionale, le responsabilità in uno studio associato diventano SOLIDALI se non viene meglio precisato che non lo sono e in che modo e misura, pertanto fai molta attenzione, perché rischi di mettere in gioco il TUO patrimonio personale per errori commessi da un collega/socio di studio.
Per riassumere in termini e lessico non tecnico :
Va posto un distinguo: se la società SRL ha – come di fatto dovrebbe avere – un suo numero di P.I. e svolge attività al servizio di terzi, deve essere assicurata per tali attività, perchè la società SRL risponde del contratto.
Il responsabile della società, se corrisponde a colui che firma i progetti, assume un secondo ruolo e deve avere una sua polizza di responsabilità professionale; è obbligato come professionista iscritto ad un albo ed esercitante il mestiere (in questo caso di architetto) e non lo esercita “a pari ruolo” con i tecnici diplomati).
La società srl può esercitare attività nei campi più disparati, afferenti il suo oggetto sociale, purché il suo direttore tecnico sia un soggetto avente titoli adeguati. Per questa attività e nel rispetto del contratto deve possedere una polizza che copra l’esercizio dell’attività sociale,
Il progettista (che è altra figura) deve avere titoli, competenze adeguate e pertinenti. Ovviamente deve avere una sua specifica polizza che copre il danno professionale. Ciò che questo Ordine tutela, è la prescrizione normativa che impone una polizza assicurativa a tutti i soggetti iscritti che esercitino attività (che mettano il proprio timbro….).
Questa situazione avviene anche all’interno della PA dove i RUP sono generalmente coperti da una polizza professionale per svolgere il loro lavoro.
Infine, merita consigliare il lettore di porre sempre attenzione – quando si lavora in modo congiunto ad altri colleghi , alle “responsabilità solidali”!