(Art.7, commi 7 e 7bis, della L. 120/2020)
RICERCA CONDOTTA NELL’AMBITO DEL GdL ORDINISTICA
a cura di Valentino Ramazzotti
La L. 120/2020 al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, ha istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo destinato all’aggiornamento professionale del Responsabile Unico del Procedimento.
PREFAZIONE
Il presente articolo prende spunto dalla disposizione normativa del 2020, – rafforzata dalla L. 108/2021 in materia di struttura della governance del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza e di semplificazioni procedurali per la realizzazione delle opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto – che ha rilanciato la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel ruolo di vero e proprio manager degli appalti della Pubblica Amministrazione, e questo nell’ottica di maggiori preparazione e competenze professionali, a fronte di un impegnativo, quanto ampio, spettro di compiti a lui assegnati, in particolare, dal Codice dei Contratti pubblici.
Il tema del RUP, nell’accezione sopra indicata, è oggetto di ricerca del GdL Ordinistica del ns. Ordine di cui sono Referente: questo lavoro vuole costituire un inquadramento generale a cui seguiranno tematiche di approfondimento sul ruolo e sui compiti del RUP, anche in ragione dell’evoluzione della disciplina dei contratti pubblici.
UN PO’ DI STORIA
L’art. 5 della L. 241/90 ha previsto che – il dirigente di ciascuna unità organizzativa della PA deve provvedere ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale – introducendo così la figura del Responsabile del Procedimento.
Con la Legge Merloni (L. 109/94 e DPR 554/99) – Legge quadro in materia di lavori pubblici – viene introdotto l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di nominare – unResponsabile Unico del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) all’art. 31, ha stabilito che nelle PA vi sia l’Ufficio di RUP – che è obbligatorio e non può essere rifiutato – e che lo stesso Responsabile, ai sensi della L. 241/1990, deve svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
OBIETTIVO DELLA L. 120/2020
Con l’obiettivo principale di imprimere un’accelerazione alle procedure per l’attuazione degli investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, la L. 120/2020 ha introdotto un “concetto” che può essere visto come un cambio di paradigma: dall’obbligo-dovere da parte del dipendente dalle PA di ricoprire il ruolo di RUP, se nominato per i suoi requisiti, alla consapevolezza che tale dipendente necessita di un appropriato aggiornamento professionale.
E questo nell’ottica di accrescere le competenze e le capacità operative delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di committenza nella gestione delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
SCENARIO FUTURO
Il problema dell’ottimale svolgimento degli appalti e dell’attuazione degli interventi programmati con il PNRR, ha portato all’emanazione della L. 108/2021, la quale se da un lato rafforza il ruolo del RUP per i contratti pubblici – per l’attuazione di misure di snellimento delle procedure d’appalto – dall’altro stabilisce (fino al 30 giugno 2023) che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente (nel caso di procedure d’appalto non di tipo aperto) deve avvenire obbligatoriamente entro tempi definiti, pena la possibile responsabilità del RUP per danno erariale.
La riforma del Codice dei contratti pubblici – iniziata con l’emanazione della L. 78/2022 “Delega al governo in materia di contratti pubblici” – finalizzata principalmente per razionalizzare, semplificare ed allineare lo stesso Codice alla normativa Comunitaria, rappresenta la sfida legislativa per il futuro degli appalti pubblici e comporterà per i RUP la necessità di un ulteriore prossimo adeguamento ed aggiornamento conoscitivo in materia.
Da sottolineare inoltre, che in ordine alla competenza e al ruolo del RUP è intervenuta l’Autorità Nazionale Anticorruzione con l’emanazione delle Linee Guida n. 3, un esempio di “soft law” entrata nel tessuto giuridico italiano, quale norma di indirizzo/riferimento.
Ebbene, con la riforma del Codice dei contratti pubblici sopra richiamata, anche gli atti di “soft low” dell’ANAC dovrebbero essere pensionati, a favore di un testo normativo più unitario, semplice e razionale.
PER INIZIARE LA FORMAZIONE
In allegato al presente articolo, propongo un documento tratto dal corso e-Learning “Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale del RUP”, che lo scrivente ha seguito, e che ben delinea il ruolo e i compiti del RUP, alla luce della vigente normativa fino alla L. 108/2021, passando dalla citata Linea guida dell’ANAC.
V.R.
Principale riferimento al quale l’articolo è debitore: https://www.serviziocontrattipubblici.org
L’immagine di copertina è tratta dall’opera – M. C. Escher: Tower of Babel (1928)