Le linee guida in materia di tirocini approvate, in data 24 gennaio 2013, nell’ambito dell’accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, hanno definito, in linea con la riforma del lavoro, principi e standard minimi condivisi, al fine di uniformare, sul piano nazionale, la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, ciò per consentire alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano di dettare la regolamentazione in materia.
Sono oggetto delle linee guida i tirocini extracurriculari e in particolare:
- I tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali: i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi; la durata di tali tirocini non può superare i 6 mesi.
- I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.
- I tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate.Restano esclusi dalle linee guida:
- I tirocini promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionali, cioè tutte le casistiche non soggette a comunicazione obbligatorie ai centri per l’impiego in quanto previste in un percorso formale di istruzione/formazione.
- I tirocini di pratica professionale, i tirocini estivi, i tirocini transnazionali nell’ambito di programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione.Fatta questa premessa, l’INAIL ha mutato il regime in tema di classificazione tariffaria dei tirocini e dei corsi di qualificazione, riqualificazione professionale e addestramento professionale gestiti da Istituti Scolastici e Enti di Formazione professionale.A tal fine la sede INAIL procederà ad inviare, sin dai prossimi giorni, una comunicazione in tal senso, che si allega alla presente, a tutte le posizioni cliente che abbiano attivo il rischio 0611.